Normativa

CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LIBRO TERZO
DEL PROCESSO DI ESECUZIONI
Titolo II
Dell’Espropiazione forzata

Art. 532.
(Vendita a mezzo di commissionario)

Il giudice dell’esecuzione può disporre la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all’istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario. (1)
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione. (1)
Se il valore delle cose risulta dal listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.
(1) Comma così modificato dal D.L. n. 35/2005 e dalla L. n. 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Art. 533.
(Obblighi del commissionario)

Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l’esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all’acquirente prima del pagamento integrale del prezzo. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudice dell’esecuzione nel suo provvedimento. (1)
Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinché siano venduti all’incanto.
Il compenso al commissionario è stabilito dal giudice dell’esecuzione (2) con decreto.

Art. 571. (1)
(Offerte d’acquisto)

Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale……

CODICE CIVILE
LIBRO SESTO
DELLA TUTELA DEI DIRITTI
Titolo IV
Della tutela giurisdizionale dei diritti

Art. 2922.
(Vizi della cosa. Lesione)

Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.
Essa non può essere impugnata per causa di lesione

CODICE PENALE
LIBRO SECONDO
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
Titolo II
Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione

Art. 353-bis.
(Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) (1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032
(1) Articolo aggiunto dall’art. 10 della l. 13 agosto 2010 n. 136

Art. 354.
(Astensione dagli incanti)

Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.